Disciplina legata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per: commercianti, albergatori e ristoratori. Modalità per adempiere all’obbligo ed alternative disponibili. Guida pratica per comunicare i corrispettivi elettronici 2021.
A partire dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 127/15. Si tratta della normativa che prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti. In particolare, sono soggetti ai corrispettivi elettronici tutti i soggetti che ad oggi hanno la possibilità di rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi. Mi riferisco principalmente a tutti i commercianti al minuto, i ristoratori e gli albergatori. Restano esclusi, invece, gli E-commerce.
I Corrispettivi Telematici Per I Commercianti
L’art. 17 del D.L. n. 119/18 (conv. Legge n. 145/18) ha previsto, per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, l’obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta, in pratica, di sue adempimenti diversi che seguono regole diverse. In particolare:
- La memorizzazione giornaliera dei corrispettivi deve essere assolta quotidianamente;
- La trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro i 12 giorni successivi. Questo obbligo riguarda anche i giorni di chiusura dell’esercizio ed i giorni in cui i corrispettivi sono stati pari a zero. In tale caso la comunicazione avviene il primo giorno lavorativo successivo.
Questa doppio obbligo riguarda anche il caso in cui venga emessa la fattura in sostituzione del documento commerciale. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E/2019 ha chiarito che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/72 sostituisce i precedenti adempimenti di certificazione fiscale (ricevuta e scontrino fiscale). Rimane immutato l’obbligo di emissione della fattura qualora il cliente ne faccia richiesta al momento di effettuazione dell’operazione (e non successivamente).
Chi Sono I Soggetti Obbligati Ai Corrispettivi Elettronici?
La normativa di riferimento prende in considerazione i corrispettivi. Questo significa che sono interessati alla norma:
- I commercianti al minuto;
- Gli esercenti attività turistico ricettive di tipo alberghiero;
- I ristoratori;
- Etc..
Tutti questi soggetti devono applicare la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi indipendentemente dal regime fiscale applicato. Sostanzialmente devono applicare i corrispettivi elettronici i soggetti che adottano:
Sono interessati anche i soggetti in Regime Forfettario. Questi soggetti, anche se non sono tenuti agli obblighi della Fatturazione Elettronica devono adempiere ai corrispettivi telematici. Questo sempre in attesa dell’uscita di una causa di esclusione.
Come Funzionano Operativamente I Corrispettivi Elettronici?

I soggetti interessati dalla disposizione sono tutti quelli che ad oggi hanno la possibilità di emettere:
- Scontrini, o
- Ricevute fiscali,
per certificare i propri incassi.
Dal 1° gennaio 2020 questi soggetti sostituiscono questa documentazione con l’emissione di un documento commerciale. Si tratta di un documento a natura “non fiscale” che viene emesso esclusivamente attraverso:
- Un registratore telematico (RT), oppure
- Una procedura apposita, messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
I corrispettivi elettronici, quindi, permettono ai commercianti di sostituire, scontrino fiscale, ricevuta fiscale e registro corrispettivi. Questi documenti non sono più obbligatori a partire dal 2020.
L’emissione Del Documento Commerciale
Il “documento commerciale” è il documento che viene emesso dal registratore telematico e che ha sostituito gli obblighi di emissione di scontrino e ricevuta fiscale. In alternativa al registratore telematico il documento commerciale può essere emesso utilizzando l’apposito servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sul portale Fatture e Corrispettivi. Il contenuto minimo obbligatorio del documento commerciale è il seguente (D.M. 7 dicembre 2016):
- Data ed ora di emissione;
- Numerazione progressiva;
- Dati dell’emittente (ditta, denominazione, ragione sociale, nome e cognome per le ditte individuali);
- Indirizzo dell’esercizio del soggetto emittente;
- Numero di partita Iva dell’emittente;
- Descrizione dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione;
- Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Il documento commerciale deve essere rilasciato all’atto dell’ultimazione della prestazione di servizi o all’atto della consegna dei beni venduti. Inoltre, nel documento deve trovare indicazione espressa del:
- Corrispettivo pagato in contanti;
- Corrispettivo pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate);
- Corrispettivo non pagato.
Come Adempiere Alla Trasmissione Dei Corrispettivi: Il Registratore Telematico
L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici può essere effettuato attraverso:
- L’acquisto di un registratore telematico apposito;
- L’adeguamento del registratore di cassa esistente.
La prima possibilità è quella di sostituire il registratore di cassa con un nuovo registratore telematico (RT). Si tratta di un registratore di cassa “evoluto“, in grado di:
- Connettersi ad internet;
- Produrre il documento commerciale da consegnare ai clienti;
- Memorizzare in modo sicuro il corrispettivo;
- Trasmettere telematicamente il tracciato XML all’Agenzia delle Entrate.
Al momento della chiusura giornaliera di cassa l’RT, in automatico, ovvero senza che il commerciante debba fare qualcosa, predispone e sigilla il file XML con i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo invia alla Agenzia delle entrate. Sostanzialmente, è possibile utilizzare il registratore telematico senza la connessione a internet durante la giornata e connetterlo solo al momento della chiusura e invio.
Nuovo Tracciato Telematico Versione 7.0
Entro il 31 dicembre 2021 i registratori telematici e i server RT devono essere adeguati per l’utilizzo obbligatorio ed esclusivo del tracciato “tipi dati per i corrispettivi” versione 7.0. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 83884 pubblicato il 30 marzo 2021, l’agenzia delle Entrate ha ampliato nuovamente, rispetto alla decorrenza del 1° aprile 2021, il periodo di adeguamento.
Con il nuovo tracciato vengono implementate le informazioni su lista e natura delle operazioni commerciali favorendo la compilazione della bozza delle dichiarazioni Iva precompilate, a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2022 in avanti.
Altri elementi di rilievo nel nuovo tracciato sono la suddivisione dei corrispettivi per aliquota Iva e natura delle operazioni quando non imponibili, l’indicazione dell’eventuale applicazione del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi, la gestione dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei valori di resi e annulli.
Cosa Fare In Caso Di Guasto Del Registratore Telematico?
Nelle specifiche tecniche approvate con provv. 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 99297) viene precisato che, oltre a segnalare il guasto all’Agenzia delle Entrate, l’esercente deve:
- “tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del RT;
- segnalare, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;
- fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto vendita non sia dotato di altro RT in servizio, provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere”.
Resta ferma altresì la necessità di inviare i dati in via telematica, eventualmente mediante i servizi web di “emergenza” messi a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi. Infatti, anche nell’ipotesi di guasto del RT, l’omesso invio dei dati comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2020 n. 3).
Le procedure di emergenza sono accessibili all’interno dell’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Servizi per i Gestori ed Esercenti”. Esse “riguardano le seguenti situazioni:
- Assenza di rete internet e/o problemi di connettività del dispositivo, in tale caso sarà possibile effettuare l’upload del file predisposto, sigillato ed estratto da RT;
- Dispositivo fuori servizio, in tale caso sarà possibile imputare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto dell’RT. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato di “fuori servizio”;
- Recupero di alcune situazioni di scarto della trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Tali funzionalità di emergenza sono presenti con dei sottomenù dedicati nell’ambito delle procedure di emergenza”.
Le operazioni rientranti nel commercio elettronico indiretto sono assimilate alle vendite per corrispondenza (cfr. Ris. Agenzia delle Entrate 5.11.2009 n. 274).
Tale assimilazione resta valida anche ai fini della nuova disciplina di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.6.2019 n. 198). Pertanto, esse sono escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Termini Di Invio Dei Corrispettivi Telematici
I corrispettivi elettronici devono essere memorizzati uno a uno e giorno per giorno. Questi devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 12 giorni. Nel caso in cui si opti per il registratore telematico sarà questi, in autonomia, a collegarsi dopo la chiusura giornaliera con i server dell’Agenzia delle Entrate. Il registratore, infatti, è in grado di trasmettere i file in totale autonomia. Per fare questo è comunque necessaria una connessione internet sempre attiva. Tuttavia, qualora vi siano dei problemi di connessione di rete sono previsti, comunque, 12 giorni di tempo per trasmettere i corrispettivi. Oppure, è possibile riconnettere il registratore con altre procedure previste.
Cosa Fare Nei Periodi Di Chiusura Dell’esercizio Commerciale?
In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sul registratore telematico. Sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.
Lo Scontrino Di Chiusura Oltre La Mezzanotte E Corrispettivi IVA
Un aspetto che genera molta incertezza riguarda l’ipotesi della chiusura dei dati giornalieri trasmessa telematicamente oltre la mezzanotte. In particolare, ci si domanda quali siano le procedure che devono adottare i contribuenti in queste specifiche situazioni, dal momento che la trasmissione telematica (a differenza di quanto avveniva in passato) certifica con certezza la data di trasmissione e, pertanto, occorrerà prestare particolare attenzione all’eventuale disallineamento tra la predetta data e la data di imputazione temporale del corrispettivo ai fini della liquidazione periodica dell’Iva.
Si pensi, ad esempio, al caso di un ristorante che trasmetta la chiusura giornaliera del giorno 31 dicembre al 1° gennaio dell’anno successivo, casistica che si ripete con frequenza per tutti quei c.d. “locali notturni”, per i quali l’orario di operatività si protrae oltre la mezzanotte.
Nel provvedimento dell’Agenzia Entrate del 20 dicembre 2019, n. 1432217, recante modifiche al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, si chiarisce:
che i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi”; e
che in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.
La Procedura Consigliata: Trasmissione Del Dato Telematico Dopo Le Ore 24
Pertanto, nel caso in cui sia possibile provvedere alla chiusura giornaliera e alla trasmissione telematica entro le ore 24 del giorno di apertura, è consigliabile procedere in questo senso. Diversamente dicasi e qualora ciò non sia per qualsiasi ragione possibile, si ritiene che si possano considerare ancora validi i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 12/E/2016, con conseguente possibilità di trasmettere il dato telematico dopo le ore 24 (e, quindi, il giorno successivo a quello di apertura), imputando però il corrispettivo al giorno di apertura.
In attesa di eventuali chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà – eventualmente – segnalare la possibile “anomalia” utilizzando l’apposita funzione nell’area del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Rilascio Del Documento Commerciale
Nella circ. 21.2.2020 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente confermato quanto aveva precisato in passato con riferimento alla certificazione delle operazioni mediante scontrino fiscale (cfr. C.M. 10.6.83 n. 60), ossia che il momento di rilascio del documento coincide con il pagamento del corrispettivo o con la consegna del bene o con l’ultimazione della prestazione, “se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento”.
Obbligo Del Rilascio Del Documento Commerciale
Il documento commerciale va rilasciato anche nel caso in cui il cliente non ne faccia richiesta. Come previsto dall’art. 22 del DPR n. 633/72 e come confermato, in ultimo, anche dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21.2.2020 n. 3, il soggetto passivo può procedere all’emissione della fattura in alternativa al rilascio del documento commerciale.
Le Sanzioni Per I Corrispettivi Elettronici
La sanzione amministrativa è del 90% (con un minimo di 500 euro per ogni violazione, ossia per ciascun corrispettivo “irregolare”), così come prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di mancata memorizzazione o trasmissione.
E se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, com’è avvenuto in tutti i casi in cui il contribuente ha solo “dimenticato” di eseguire la trasmissione telematica, allora deve tenersi conto della sanzione di 100 euro per ogni trasmissione (giornaliera), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Corrispettivi Elettronici: Consigli
Dal primo gennaio 2020 cambiano le regole per tutti i commercianti al minuto. In particolare:
- Non è più obbligatoria la tenuta del registro dei corrispettivi;
- Non è più necessario conservare copie dei documenti rilasciati ai clienti;
- Inoltre non deve più essere conservato il libretto di servizio del registratore telematico.

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